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Accesso civico
La disciplina prevista dagli articoli 5 e 5 bis del D.Lgs. 33/2013(Decreto Trasparenza), come modificato dal D.Lgs.97/2016, consente a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla società distinquendo: - accesso civico semplice: diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione(art. 5 , comma 1 D.lgs 33/13); - accesso civico generalizzato: diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, infromazioni o dati detenuti dalla Società, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto trasparenza (art. 5 comma 2, D.lgs 33/13). |